Il 15 maggio 2025 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo regolamento, ecco le modifiche sostanziali deliberate:
Art. 2:
inserito nuovo comma 6: i coniugi dei Soci deceduti (sia Soci Dipendenti sia Soci Pensionati) possono confermare l’adesione al CRA FNM versando la medesima quota valida per i Soci Pensionati ma non avranno diritto di voto all’Ente
Art 4:
aumento dal 25% al 50% della mora in caso di ritardato versamento del contributo annuale per i Soci Pensionati/Coniugi Soci deceduti (ovvero per pagamenti successivi al 31 marzo di ogni anno), introducendo la validità di tale mora anche per gli eventuali anni. successivi;
introdotta la chiusura definitiva ed irreversibile dell’iscrizione per i Soci Pensionati/Coniugi Soci deceduti che non si iscrivono entro il 31 dicembre dell’anno.
Art 6:
revisione del nucleo familiare del Socio: coniuge convivente/coppia di fatto purché inserito nello stato di famiglia; figli solo conviventi ed inseriti nello stato di famiglia.
In caso di genitore divorziato, il figlio non convivente può essere socio purché fiscalmente a carico del genitore iscritto.
Eccolo al seguente link:
CRA – Regolamento – 2025-05-15
Il 15 maggio 2025 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo regolamento, ecco le modifiche sostanziali deliberate:
Art. 2:
inserito nuovo comma 6: i coniugi dei Soci deceduti (sia Soci Dipendenti sia Soci Pensionati) possono confermare l’adesione al CRA FNM versando la medesima quota valida per i Soci Pensionati ma non avranno diritto di voto all’Ente
Art 4:
aumento dal 25% al 50% della mora in caso di ritardato versamento del contributo annuale per i Soci Pensionati/Coniugi Soci deceduti (ovvero per pagamenti successivi al 31 marzo di ogni anno), introducendo la validità di tale mora anche per gli eventuali anni. successivi;
introdotta la chiusura definitiva ed irreversibile dell’iscrizione per i Soci Pensionati/Coniugi Soci deceduti che non si iscrivono entro il 31 dicembre dell’anno.
Art 6:
revisione del nucleo familiare del Socio: coniuge convivente/coppia di fatto purché inserito nello stato di famiglia; figli solo conviventi ed inseriti nello stato di famiglia.
In caso di genitore divorziato, il figlio non convivente può essere socio purché fiscalmente a carico del genitore iscritto.
Eccolo al seguente link:
CRA – Regolamento – 2025-05-15